LA COMMISSIONE TRIBUTARIA 
                 PROVINCIALE  DI REGGIO NELL'EMILIA 
                              sezione 2 
 
    Riunita con l'intervento dei signori: 
        Montanari Marco - Presidente e Relatore; 
        Gianferrari Venturino Ivan - Giudice; 
        Nuccini Ido - Giudice; 
    ha emesso la seguente ordinanza: 
        sul ricorso n. 382/2019 depositato il 02/08/2019; 
        avverso rifiuto RIMB. IRAP 2013; 
        avverso rifiuto RIMB. IRAP 2014; 
        avverso rifiuto RIMB. IRAP 2015; 
        avverso rifiuto RIMB. IRAP 2016 contro: 
Ag. Ent. Direzione provinciale Reggio Emilia - via  Borsellino  32  -
42123; 
    proposto dai ricorrenti: 
        Credito Emiliano Holding Spa - via Emilia San Pietro n.  4  -
42121 Reggio nell'Emilia RE; 
    rappresentato da: 
        Ferrari  Giorgio  - via  Emilia  San  Pietro  n.  4  -  42121
Reggio nell'Emilia RE; 
    difeso da: 
        Caumont Caimi Cristiano - via Crocefisso n. 12 - 20122 Milano
MI; 
    difeso da: 
        Cherchi Ilaria - via Crocefisso, 12 - 20122 Milano MI; 
    difeso da: 
        Shiku Ira - via Crocefisso n. 12 20122 Milano MI - Ordinanza. 
    1 -  Credito  Emiliano  Holding  s.p.a.,  ricorre  nei  confronti
dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di  Reggio  Emilia,
avverso silenzio rifiuto formatosi in ordine all'istanza  finalizzata
ad ottenere il rimborso di complessivi € 3.842.800,91, indebitamente,
versati  per  IRAP  negli  anni  d'imposta  2013,  2014,  2016,  piu'
interessi, come per legge; deduce  la  Ricorrente,  nella  richiamata
istanza e, poi, in sede di gravame che: in questi anni  ha  percepito
diVidendi e dalla propria controllata Credito  Emiliano  S.p.A.,  per
complessivi € 137.982.1079,261 ("i Dividendi Interni"),  e  da  altre
societa', per € 1.621,362 ("i Dividendi da Trading"),  questi  ultimi
essendo iscritti alla voce 70, lett. A.) del bilancio bancario tra le
"Attivita'  finanziarie  detenute  per  la  negoziazione";  ha  fatto
concorrere al  valore  della  produzione,  rilevante  ai  fini  della
determinazione della base imponibile IRAP 50 % di tutti  i  dividendi
percepiti nel corso dei predetti esercizi, sia di  quelli  rivenienti
da attivita' finanziarie detenute per la negoziazione che  da  quelle
non detenute per la negoziazione; cio', in applicazione dell'art.  6,
d.lgs. n°446/1997,("Decreto IRAP"), in base al quale, il valore della
produzione netta delle banche e' dato dalla somma algebrica di talune
voci del conto economico, ivi incluso il margine di  intermediazione,
"ridotto del 50% dei dividendi'; dispone, infatti, l'art. 6, 1°comma,
lett.a), Decreto IRAP, rubricato  "Determinazione  del  valore  della
produzione netta delle banche e di altri enti e societa'  finanziari"
che "per le banche e gli altri enti e  societa'  finanziarie  ...  la
base imponibile e' determinata dalla somma algebrica  delle  seguenti
voci del conto economico ... a) margine d'intermediazione ridotto del
50 per cento dei dividendi;";); su questi presupposti ha  versato,  a
titolo di IRAP, € 3.842.800,91, in relazione ai Dividendi Interni, di
cui e' stato chiesto il rimborso e € 45,15, in relazione ai Dividendi
da Trading, di cui non e' stato chiesto il rimborso; la richiesta  di
rimborso si basa sulla dedotta illegittimita' dell'art. 6, 1°  comma,
lett.a), Decreto IRAP, nella parte in cui dispone l'assoggettamento a
tassazione del 50% di tutti i dividendi, quindi anche  dei  Dividendi
Interni rivenienti da  attivita'  finanziarie  non  detenute  per  la
negoziazione;  illegittimita'  dedotta  per  il  seguente  ordine  di
motivi: a) in via principale, per violazione  dell'art.  4,  parr.1,3
della  Direttiva  2011/96/UE  del  30   novembre   2011   ("Direttiva
Madre-Figlia"),  come   interpretato   dalla   Corte   di   Giustizia
dell'Unione  Europea  ("CGUE")  con  giurisprudenza,  cfr.C-365/16  e
C-68/15, assunta come, direttamente, applicabile al diritto  interno;
infatti  l'art.  6,  cit.,  laddove  dispone   l'assoggettamento   ad
imposizione dei dividendi europei ,vale a dire quelli distribuiti  da
societa' figlie residenti in altri stati membri, in misura  superiore
rispetto  alla  soglia  massima  del  5%  prevista  dalla   Direttiva
Madre-Figlia, viola quest'ultima  direttiva,  e,  quindi,  merita  di
essere disapplicato in riferimento ai c.d. Dividendi Interni;  b)  in
via subordinata per violazione del diritto  di  stabilimento  di  cui
agli artt. 49-55 del Trattato sul Funzionamento  dell'Unione  Europea
("TFUE"), del principio della libera circolazione dei capitali di cui
all'art. 63, TFUE e dei  principii  di  eguaglianza  e  di  capacita'
contributiva  di  cui  agli  artt.  3  e   53   Cost.;   infatti alla
sopravvenuta inapplicabilita' dell'art. 6, 1° comma, lett.a), Decreto
IRAP, in relazione ai soli dividendi europei, conseguirebbe un regime
di imposizione  piu'  oneroso  per  i  dividendi  interni,  idoneo  a
disincentivare gli investimenti nelle imprese  nazionali  rispetto  a
quelli nelle imprese europee e, in ogni caso, basato su un  criterio,
l'origine dei dividendi,  inadeguato  ad  esprimere  una  maggiore  o
minore capacita' contributiva del  soggetto  percettore;  c)  in  via
ulteriormente subordinata, per violazione dell'art. 3,  Cost.,  nella
parte in cui l'art. 6, 1° comma, lett.a),  prevede  l'assoggettamento
ad IRAP di un importo  forfetario  di  dividendi,  includendo  quindi
anche dividendi ,quali, per l'appunto, quelli interni in  esame,  che
non sono percepiti dalla banca  nell'esercizio  della  sua  attivita'
caratteristica  e,  quindi,  non  dovrebbero  scontare  la   predetta
imposta. 
    2 - La Ricorrente conclude nel senso che: 1) Il Giudice adito, in
applicazione  dei  principi  comunitari  espressi   nella   direttiva
madre-figlia, come  interpretati  dalla  giurisprudenza  comunitaria,
disapplichi il richiamato art. 6, 1° comma, lett. a),  Decreto  IRAP,
per  violazione  dei  suddetti  principii  ed  ordini  il   richiesto
rimborso; vinte le spese; 2) in  subordine,  qualora  questo  Giudice
ritenesse che le sentenze della CGUE non spieghino un impatto diretto
sul  regime  italiano  di  tassazione  dei   dividendi   europei   e,
conseguentemente, dei Dividendi Interni, chiede che venga rimessa, in
via pregiudiziale, la questione  alla  CGUE  affinche'  si,  pronunci
circa la compatibilita' dell'art. 8,1°comma,  lett.a),  Decreto  IRAP
nella parte in cui assoggetta alla  stessa  i  dividendi  europei  in
misura pari 50% del loro ammontare, con  l'art.  4,  parr.1,3,  della
Direttiva Madre-Figlia; la  soluzione  di  questa  questione  avendo,
infatti, natura pregiudiziale rispetto al presente  giudizio,  avente
ad oggetto i Dividendi interni, essendo quesfultimo condizionato alla
definizione della prima; 3)in ulteriore subordine, e nell'assunto che
la norma in esame debba essere disapplicata in relazione ai dividendi
europei, per violazione della  Direttiva  Madre-Figlia,  protesta  la
rilevanza  e  non  manifesta   infondatezza,   bella   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 6, 1° comma, lett. a),  Decreto
IRAP, nella parte in cui continua  ad  assoggettare  a  tassazione  i
Dividendi Interni, per violazione dei principi di  eguaglianza  e  di
capacita' contributiva, di cui agli artt. 3 e 53 Cost., in quanto,  a
fronte di un medesimo indice di capacita' contributiva, rappresentato
dalla percezione di dividendi su  partecipazioni  di  controllo,  due
soggetti sono trattati  diversamente  a  seconda  della  provenienza,
domestica o estera, dei dividendi stessi, vale a dire sulla  base  di
un criterio,  l'origine  dei  dividendi,  assolutamente  inidoneo  ad
esprimere una maggiore o minore capacita' contributiva  del  soggetto
percettore e, quindi, per cio' stesso irragionevole; 4) nella, ancora
piu', denegata  ipotesi  in  cui  questo  Giudice  ritenesse  di  non
condividere  quanto  sopra   rappresentato   e,   quindi,   ritenesse
applicabile, "rectius", non suscettibile di essere disapplicato,  ne'
in via autonoma ne' in via "mediata", l'art. 6,1°  comma,  lett.  a),
Decreto IRAP ai Dividendi Interni, protesta la  rilevanza  e  la  non
manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
della   citata   disposizione,   nella   parte   in    cui    prevede
l'assoggettamento ad IRAP del 50%,anche, dei Dividendi  Interni,  per
violazione del principio di proporzionalita' ,del mezzo  rispetto  al
fine, sancito all'art. 3, Cost. 
    3  -  L'intimata  Agenzia  si   costituisce   in   giudizio   con
controdeduzioni con cui chiede il rigetto del ricorso posto  che:  la
c.d. Direttiva Madre Figlia non rebbe applicabile  all'Irap  ma  solo
all' Ires con conseguente infondatezza di tutti i motivi di doglianza
che  presuppongono   erroneamente   la   sua   applicabilita'   IRAP;
rimarrebbe, comunque, sempre nella discrezionalita'  del  legislatore
ordinario  la  scelta  del  presupposto  impositivo  e,  dunque,  non
avrebbero alcun fondamento i  dubbi  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 6, 1°comma, lett.a), cit.; chiede, dunque, il  rigetto  del
ricorso; vinte le spese. 
    4 - La "DIRETTIVA 2011/96/UE DEL CONSIGLIO del 30  novembre  2011
concernente il regime fiscale comune applicabile alle societa'  madri
e figlie di Stati membri diversi" dispone nell'allegato 1,  parte  b)
che la stessa si applichi "all'imposta sulle societa' in Italia";  ne
consegue, pertanto, che la stessa non sia applicabile all'IRAP e  che
non abbiano, dunque, alcun fondamento le doglianze  della  Ricorrente
richiamate ai punti 2-1, 2, 3,di cui in narrativa,  presupponendo  le
stesse, tutte, l'applicabilita' all'IRAP della suddetta direttiva. 
    5 - Un  esame  a  parte  meritano,  invero,  le  deduzioni  della
Ricorrente sintetizzate al punto 2,4, di cui in narrativa. 
    A - Secondo l'insegnamento costante della  Corte  Costituzionale,
dall'art.  3,  Cost.  si   ricavano   le   regole,   cogenti,   della
"proporzionalita'" e della "ragionevolezza"  delle  misure  contenute
nell'ordinamento giuridico; in base  a  tali  regole,  implicite  nel
principio di eguaglianza, il legislatore, da un lato,  e'  libero  di
scegliere le finalita', il programma e il principio da sviluppare con
le  proprie  disposizioni,  dall'altro  lato,  una  volta  scelto  il
principio, lo deve sviluppare con  coerenza,  senza  escludere  dalla
fattispecie situazioni in essa ragionevolmente  sussumibili,  sarebbe
una discriminazione  irragionevole,  e  senza  includervi  situazioni
ragionevolmente distinguibili; quando il legislatore deroga a  queste
regole, la disposizione viola l'art. 3, Cost. 
    B - Per quanto qui rileva,  va  notato  che  l'art.  6,  1°comma,
lett.a),  Decreto  IRAP,  prevede  il  parziale  assoggettamento   ad
imposizione dei  dividendi  percepiti  dalle  banche  e  dagli  altri
intermediari finanziari nella  assunzione  che  una  parte  di  essi,
forfettariamente determinata dai legislatore in misura pari al 50  %,
derivi dall'attivita' di negoziazione, attivita' caratteristica  ,dei
predetti soggetti; la "ratio" della  norma  appare  essere,  infatti,
quella di "intercettare" ai fini impositivi  i  soli;  dividendi  che
conseguono allo svolgimento di  attivita'  di  negoziazione  ,vale  a
dire, i dividendi da trading; ora, dato che questi  ultimi  dividendi
sono separatamente e precisamente iscritti nella Voce  70,  lett.  A.
del  bilancio  bancario  ("Attivita'  finanziarie  detenute  per   la
negoziazione"),  quindi,  identificabili  con  assoluta   precisione,
l'obiettivo di assoggettarli ad imposizione ben avrebbe potuto essere
perseguito tramite una specifica previsione  di  imponibilita'  degli
stessi, senza scomodare meccanismi forfetari, per  natura  imprecisi;
invece, la  previsione  di  una  forfettizzazione  che  quantifica  i
dividendi da trading in misura pari al 50% di quelli complessivamente
rilevati  nella  Voce  70,  pur  in  presenza  delle  condizioni  per
procedere ad una determinazione analitica degli stessi, pare  viziare
di irragionevolezza la disposizione, in guanto recante una misura non
congrua,   "rectius",   sproporzionata,   rispetto   alle   finalita'
peseguite. 
    L'art.6, 1° comma, lett. a)  d.  lgs.  446/1997  appare,  dunque,
violare i canoni  proporzionalita'  e  ragionevolezza  che  la  Corte
Costituzionale, nella propria  giurisprudenza,  assume  come  dirette
conseguenze dell'art.3  della  Costituzione  e,  dunque,  appare  non
manifestatamente infondata  la  relativa  eccezione  di  legittimita'
costituzionale per violazione dell'art.3 Costituzione. 
    D-Poiche' la Ricorrente, negli anni d'imposta 2013, 2014 e  2016,
ha assoggettato ad IRAP, per il  50%  del  loro  ammontare,  tutti  i
dividendi incassati e, poiche' nel caso  in  cui  venisse  dichiarata
l'illegittimita' costituzionale dell'art.6, 1° comma, lett a) d. lgs.
446/1997, nei sensi di cui sopra, tale  imposta  risulterebbe  dovuta
solo in relazione ai Dividendi da Trading,  conseguendone  dunque  il
diritto al rimborso dell'IRAP corrisposta sulle  altre  tipologie  di
dividendi ,oltre interessi, ne  conseguirebbe  che,  nell'ambito  del
presente   giudizio,   questo   Giudice   dovrebbe    annullare    il
silenzio-rifiuto  formatosi  relativamente  all'istanza  di  rimborso
dell'IRAP, indebitamente, versata sul 50% dei  Dividendi  Interni,  e
condannare l'Agenzia alla restituzione delle somme  "de  quibus";  ne
conseguirebbe,   ulteriormente,   l'indubitabile   rilevanza    dell'
eccezione di legittimita' costituzionale di cui sopra.